La formazione continua: un dovere per l’igienista

Vi proponiamo di seguito un articolo a firma del nostro Consigliere Nazionale AIDI Cristina Comi.

Il programma di Educazione Continua in Medicina ECM è stato predisposto dal Ministero della Salute per il riconoscimento istituzionale della formazione professionale in ambito sanitario ed è deputato a fornire a tutti gli operatori sanitari gli elementi di conoscenza utili a mantenersi, da un punto di vista professionale, aggiornati

e competenti.

  1. La formazione professionale è obbligatoria? Dal gennaio 2002 è obbligatorio per tutto il personale sanitario dipendente o libero professionista che opera sul territorio nazionale sia nel pubblico che nel privato (DLgl 502/1992 integrato dal DLgl 229/1999).
  2. Come si acquisiscono i crediti formativi? È possibile acquisire i crediti ECM attraverso eventi formativi accreditati presso l’AGENAS, ente che gestisce il programma ECM, da parte di un Provider accreditato. I percorsi formativi possono essere residenziali (congressi, convegni, corsi…) oppure attività formative a distanza (FAD), per via telematica oppure attraverso docenze.
  3. Come avviene il conteggio dei Crediti formativi? Il sistema ECM è strutturato in trienni (adesso siamo nel 2014/2016) e l’obbligo formativo standard è pari a 150 crediti triennali, con alcune variabili. Ad esempio i professionisti in regola con i crediti formativi nel triennio precedente (2011/2013) possono avvalersi di una riduzione fino a 45 crediti per il triennio corrente. Al termine del triennio è possibile richiedere un certificato che attesti il completamento del debito formativo. Il documento viene rilasciato da Ordini e Collegi per le professioni regolarmente ordinate, mentre per tutte le altre, come nel caso degli igienisti dentali, dalle Associazioni maggiormente rappresentative per gli iscritti alle stesse. È possibile fare una verifica online dei crediti acquisiti registrandosi alla pagina Myecm dell’Agenas .
  4. Cosa è previsto per chi non ottempera all’obbligo? La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare. Allo stato attuale, non sono previste sanzioni specifiche per chi non abbia conseguito il numero di crediti ECM necessario.

AIDI da sempre attenta alla formazione e con l’ottica di far crescere sempre di più la professione ha realizzato, considerando solo il primo semestre 2016, più di 10 eventi residenziali accreditati e ha messo a disposizione dei propri soci 4 corsi Fad gratuiti anch’essi accreditati. Ogni igienista dentale dovrebbe mantenersi aggiornato e in regola con l’obbligo ECM per un dovere più morale che sostanziale nei confronti dei propri pazienti. Ricordiamoci sempre di essere dei professionisti sanitari e come tali abbiamo l’onere della responsabilità nei confronti dei pazienti.

Bisogna inoltre prestare attenzione alle dinamiche del mondo del lavoro. Per esempio, un medico che non fosse in regola con i crediti ECM avrebbe grosse difficoltà a lavorare, sia come dipendente che come libero professionista, presso strutture sanitarie private o per il volontariato sociale perché sempre più spesso tali strutture richiedono al medico di dimostrare la propria regolarità ECM. Oppure, recentemente, alcuni Enti Pubblici come l’INAIL, prima di conferire un incarico libero professionale ad un medico, pretendono che costui dimostri la propria regolarità ECM, altrimenti si perde il diritto all’incarico. Nel caso in cui un medico cagioni un danno ad un paziente e sia chiamato a risarcirlo, l’eventuale irregolarità ECM potrebbe “pesare” in termini di quantificazione della colpa professionale, col rischio che l’assicurazione si “chiami fuori” proprio per questo motivo.

Cristina Comi

Consigliere Nazionale AIDI