Abusivismo odontoiatrico
La Sen. Boldi presenta un emendamento ad una legge che modifica l’Art. 348 del C.P.
Inasprire le pene per abusivi e prestanome è uno degli obiettivi “storici” di ANDI. La battaglia, vinta, per fare inserire uno specifico articolo nel Ddl Salute presentato dal Ministro Fazio ed approvato dal Senato ne è la prova. Purtroppo il cambio di Governo ha bloccato il Ddl in Commissione alla Camera e per ora, nonostante le tante sollecitazioni di ANDI, non sembra esserci la volontà di continuarne la discussione.
Ma un altro provvedimento in discussione in Parlamento potrebbe riuscire a modificare l’art. 348 del Codice Penale, inasprendo le pene per chi esercita abusivamente una professione, ed è quello presentato dall’On. Franco Cardiello (Pdl) che è approdato in aprile in Aula alla Camera per la discussione, ma è stato rinviato dall’assemblea nuovamente in Commissione.
L’art. 1 del provvedimento così recita:
L’articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 348. – (Abusivo esercizio di una professione). – Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. In caso di condanna, è altresì disposta l’immediata confisca dell’immobile adibito all’abusivo esercizio della professione e dei beni ad esso pertinenti».
Durante la discussione parlamentare la senatrice Rossana Boldi (Lnp), dentista piemontese socio ANDI, è riuscita a fare approvare un emendamento che inasprisce le pene per abusivi e prestanome in linea con quanto ANDI aveva fatto inserire nel Ddl Salute.
Questo l’emendamento approvato: Al comma 1, capoverso «Art. 348», dopo il primo comma, inserire il seguente: «In caso di condanna per l’esercizio abusivo di una professione sanitaria, il giudice, oltre alla pena prevista dal primo comma, ordina la confisca delle attrezzature, di ogni altro bene o strumento utilizzati, a qualsiasi titolo, per tentare o consumare il reato. La confisca si applica anche all’esercente la professione sanitaria che abbia prestato il proprio nome allo scopo di permettere il tentativo o la consumazione del reato. Della sentenza di condanna è data comunicazione all’Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri».