F.A.Q.

Cosa dice il disegno di legge Lorenzin?

Le nuove disposizioni trasformano gli attuali Collegi e Federazioni delle professioni sanitarie in Ordini Professionali riconosciuti. Contestualmente viene ridisegnata la disciplina relativa al funzionamento interno degli Ordini con nuove disposizioni finalizzate a migliorare la funzionalità degli organi.

La legge Lorenzin è già esecutiva?

La legge è in vigore dal 15 febbraio 2018, nel contempo, così come previsto in “dispositivo” si stanno emanando i decreti attuativi, in particolare sono stati emanati il primo (inerente l’organizzazione territoriale) e il secondo (che disciplina le regole di elezione dei quadri dirigenziali degli Ordini e Albi).

Quali sono le differenze tra Albo e Ordine?

L’Albo è un registro in cui sono raccolti i nomi e i dati di tutte le persone abilitate ad esercitare una professione regolamentata dalla legge.

L’Ordine Professionale è un’istituzione di autogoverno di una professione riconosciuta dall’art. 1, d.lgs.lgt. 382/1944. L’Ordine ha il fine di garantire la qualità delle attività svolte dai professionisti, tutelando la categoria.

Classe previdenziale o gestione separata INPS, quale sarà il futuro dopo il DDL Lorenzin?

Attendiamo i decreti attuativi per verificare lo spazio di manovra destinato a tale traguardo. Possiamo però affermare che il futuro sarà una “cassa previdenziale di ordine”.

Come si diventa igienista dentale?

Per esercitare la professione di igienista dentale è necessario essere in possesso di una Laurea in Igiene Dentale.

Come laureata/o, anche se attualmente non lavoro, devo comunque acquisire crediti ECM?

L’igienista dentale è tenuto a maturare crediti dal momento in cui inizia a professare la sua attività. Finché è disoccupata non è tenuto/o ad acquisire alcun credito ma, dal momento in cui inizierà a lavorare dovrà essere in regola con tutti i crediti ECM.

Per saperne di più vai alla pagina dedicata ai crediti ECM.

Consiglio per i laureandi 2016

Per chi si laurea a fine 2016, avendo i requisiti per avvalersi del regime forfettario, consigliamo se possibile di iniziare l’attività nel regime forfettario nel 2017 per usufruire pienamente dei 5 anni dell’imposta sostitutiva agevolata del 5%.

Qual è il codice ATECO degli igienisti dentali?

86.90 Altri servizi di assistenza sanitaria
86.90.29 Altre attività paramediche indipendenti nca

Cosa è il regime fiscale forfettario?

Il REGIME FORFETTARIO è un regime fiscale agevolato modificato con la Legge di Stabilità per il 2016 che ad oggi risulta essere il più conveniente per gli igienisti dentali con compensi inferiori o pari a  € 30.000,00 annui che ne hanno i requisiti.

Chi può avvalersi del regime fiscale forfettario 2016?

Può avvalersene l’igienista dentale che non rientra nei casi di esclusione e risponde ai seguenti requisiti:

  • COMPENSI inferiori o pari a € 30.000,000 annui
  • SPESE per prestazioni lavoro dipendente max € 5.000,00
  • BENI STRUMENTALI posseduti valore max € 20.000,00

Chi è ESCLUSO dal regime forfettario?

  • I non residenti, ad eccezione di alcuni casi
  • Chi, contestualmente, partecipa a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale
  • Chi nell’anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati eccedenti €30.000; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato

Quali sono i VANTAGGI del regime fiscale forfettario?

  • Esclusione da IVA, IRAP, addiz. Regionali e comunali, studi di settore e parametri
  • Reddito assoggettato a imposta sostitutiva del 15% (5% primi 5 anni)
  • Il reddito imponibile forfettario si calcola applicando il coefficiente di redditività che per l’igienista dentale è il 78% dei compensi annui
  • Non applicazione della ritenuta d’acconto
  • Non applicazione di ritenute alla fonte
  • Durata senza limiti di tempo: fino a quando sussistono i requisiti
  • ESONERO dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili
  • OBBLIGO di conservare tutti i documenti emessi e ricevuti

Vuoi sapere come si calcola il REDDITO IMPONIBILE e l’IMPOSTA SOSTITUTIVA nel regime forfettario?

Per saperne di più consulta l’area riservata

Vuoi sapere come si compila la FATTURA per le prestazioni nel regime fiscale forfettario?

Per saperne di più consulta l’area riservata

Può un igienista dentale con titolo acquisito all’estero lavorare da subito in Italia?

Per poter esercitare la professione di igienista dentale in Italia avendo conseguito il titolo in un Paese extracomunitario è obbligatorio essere in possesso del Decreto di Riconoscimento da parte del Ministero della Salute.

Quale è la procedura per avere il riconoscimento del titolo acquisito all’estero per poter esercitare in Italia?

Per ottenere il riconoscimento del titolo bisogna presentare domanda in bollo al Ministero della Salute corredata di apposita documentazione indicata nella modulistica sul sito web dello stesso.

Al termine dell’istruttoria, che potrà durare circa 4 mesi, il Ministero della Salute emetterà:

  • un decreto di riconoscimento, se il programma di studi svolto è conforme ai parametri previsti nel piano didattico vigente in Italia;
  • oppure un riconoscimento subordinato al superamento di una misura compensativa;
  • oppure un provvedimento di diniego.

I moduli da presentare si trovano sul sito del Ministero della Salute a questo link:

www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=PROFS&idAmb=RTENC&idSrv=D2.19&flag=P se si tratta di un titolo extracomunitario;

www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=PROFS&idAmb=RTEC&idSrv=XA417&flag=P se si tratta di un titolo comunitario.

Cosa fare per lavorare come ID all’estero

Per esercitare la professione con un titolo estero bisogna seguire la regolamentazione del Paese ospitante e non è possibile lavorare prima di aver ottenuto il riconoscimento del titolo di laurea sia nei paesi UE che in quelli non UE.

E’ consigliabile consultare il sito web dell’IFDH, Federazione Internazionale degli Igienisti Dentali, nella sezione “Lavorare all’estero” per trovare le informazioni utili e i riferimenti di contatto relativi ai paesi membri.

Il Link è il seguente: www.ifdh.org/work_abroad.html

Ogni Paese ha le sue regole.

Alcuni Paesi richiedono fra i vari documenti anche un certificato di good standing che deve essere rilasciato dall’associazione rappresentativa di riferimento alla quale è iscritto il richiedente.

Ovviamente, requisito indispensabile per tutti i paesi è la buona conoscenza della lingua scritta e parlata.

Corso sicurezza sul lavoro d.lgs 81/08; per il libero professionista quindi autonomo, non dipendente, è obbligatorio questo corso?

Il corso è obbligatorio solo per i dipendenti, a carico del datore di lavoro.

Quindi per l’igienista dentale libero professionista il corso non è obbligatorio, come si evince dal parere che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito in seguito al quesito posto da AIDI nell’aprile 2013.

Il parere è visibile nell’area riservata del sito web AIDI e nessuna variazione c’è stata in termini di legge.

Ovviamente seguire un corso sulla sicurezza può essere utile ma non c’è nessun obbligo e se il titolare dello studio presso il quale si esercita come libero professionista lo pretende, deve farsi carico dei costi relativi.

Un igienista dentale può lavorare presso uno studio dentistico in un giorno in cui l’odontoiatra titolare non è presente nella struttura?

Si, l’igienista dentale può lavorare in uno studio anche senza la presenza dell’odontoiatra.

La legge è chiara sull’argomento e si rifà al decreto ministeriale del 15 Marzo 1999 che definisce il profilo professionale dell’igienista dentale.

“….E’ individuata la figura professionale dell’igienista dentale con il seguente profilo: l’igienista dentale è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge compiti relativi alla prevenzione delle affezioni orodentali su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio della odontoiatria…..”

su indicazione e non alla presenza.

COME SI APRE la partita IVA?

Per aprire la partita IVA del professionista individuale è necessario compilare il modello AA9/11, che si trova su www.agenziaentrate.gov.it, entro 30 giorni dalla data di inizio attività dichiarata.

E’ possibile farlo presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate o a mezzo raccomandata postate o in via telematica.

E’ importante indicare il codice ATECO che per l’igienista dentale è 8690.29 e il regime contabile al quale si vorrà accedere.

Si può esercitare in Italia la professione di igienista dentale con un titolo spagnolo conseguito a distanza?

Per esercitare la professione di igienista dentale in Spagna basta frequentare un corso non universitario di due anni che può essere anche online, in Italia bisogna bisogna essere in possesso di una laurea universitaria triennale.
Per effetto del recepimento delle Direttive dell’Unione Europea che consentono il riconoscimento delle qualifiche professionali all’interno dei paesi dell’Unione, per poter lavorare in Italia con un titolo spagnolo, bisogna fare domanda di riconoscimento al Ministero della Salute che al termine dell’istruttoria può emettere un riconoscimento subordinato al superamento di una misura compensativa.
La differenza tra il titolo spagnolo e quello italiano è notevole, per ore di formazione e di tirocinio, per numero di materie e per modalità, quindi potrebbe richiedere al titolare del diploma straniero una misura compensativa molto corposa da parte del Ministero.
Il Ministero non valuta la tipologia di diploma estero, ma l’intero percorso professionale seguito dal professionista, quindi non è possibile standardizzare l’entità di ogni  singolo caso.
Sono state comminate misure compensative fino a 30 mesi con diverse materie.
A tutto ciò si aggiungono i tempi burocratici dalla presentazione della domanda alla fine dell’istruttoria ed infine all’emissione del Decreto di Riconoscimento della qualifica professionale da parte del Ministero; alla fine potrebbe trascorrere molto tempo non prevedibile a monte.
I nostri connazionali che scelgono questa strada magari per evitare l’ostacolo del superamento del test di ingresso nelle università italiane e/o per schivare l’obbligo di frequenza triennale dovranno tener conto di questo iter imprescindibile.

E’ possibile costituire una società fra un odontoiatra e un igienista dentale?

Dal 21 aprile 2013 è possibile aprire una società fra professionisti (STP): decreto interministeriale n. 34 dell’8 febbraio 2013. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2013, il decreto regolamenta la nuova tipologia di impresa introdotta con la legge di stabilità 2012 (legge 183/2011, articolo 10, commi da 3 a 11).

La professione di igienista dentale rientra tra le professioni sanitarie regolamentate. Anche se non abbiamo ancora un albo possiamo fare comunque una società tra professionisti con registrazione all’albo degli odontoiatri. L’igienista non potrà avere più di un terzo della quota societaria sia per il lavoro autonomo che per quanto riguarda il capitale. La società dovrà inoltre pagare per un terzo la gestione separata inps.

Il reddito verrà imputato a ciascun socio per trasparenza sulla base della sua quota di partecipazione agli utili sia ai fini IRPEF che IRAP, nonché ai fini previdenziali.

L’igienista dentale può acquistare prodotti per lo sbiancamento dentale?

Dal testo della direttiva europea 344/13 si evince senza ombra di dubbio che i prodotti con perossido di idrogeno tra 0,1 e 6% possono essere venduti solo ai dentisti: questi sono prodotti cosmetici ed il legislatore ha inteso vietarne la libera vendita a protezione della salute dei cittadini per evitare il “fai da te”.

Nulla dice la direttiva in merito ai prodotti con concentrazione di h2o2 >6%.

Pertanto l’Igienista dentale può autonomamente acquistare tali prodotti in quanto, tra le sue competenze c’è l’applicazione topica di prodotti su denti e gengive. Ovviamente il loro utilizzo è subordinato all’indicazione dell’odontoiatra.

“Il contratto di collaborazione tra igienista dentale ed odontoiatra non è un obbligo…ma una opportunità”

Non esiste alcuna legge che obbliga alla sottoscrizione di un contratto di collaborazione tra odontoiatra (titolare di struttura sanitaria) ed Igienista dentale, tuttavia è fortemente consigliato fare un contratto tra le parti al fine di evitare malintesi e rispettare i ruoli.

Sul sito www.aiditalia.it  è disponibile un prototipo di contratto aggiornato al Jobs Act.

“Con il Jobs Act è stato abolito il lavoro parasubordinato (lavoro a progetti, co.co.co., co.co.pro)”

La riforma del lavoro cosiddetta Jobs Act abolisce tutte le forme di lavoro parasubordinato, ovvero tutte le forme di lavoro a progetto.

La volontà del legislatore è  quella di semplificare i tipi di rapporti lavorativi  al fine di evitare sfruttamenti dei lavoratori ed evitare che si verifichino lavori subordinati “mascherati” da collaborazioni autonome.

“Le assicurazioni civili professionali devono avere un massimale annuo congruo”

Per la copertura di eventuali danni il massimale assicurativo deve intendersi per sinistro e non annuo.

Alcuni esempi:

  • massimale di tipo “annuo”  di 250.000 €,   se nel periodo assicurativo (anno) si dovessero  verificare più sinistri la compagnia assicurativa paga per un massimo di 250.000 euro,  nel caso i danni provocati superino quella cifra il Professionista è obbligato in solido con i suoi beni.
  • Massimale di tipo “per sinistro” di 250.000 €, per ogni sinistro che dovesse verificarsi durante il periodo assicurativo (anno) la copertura massima è di 250.000 euro.

“Il lavoro autonomo è regolato dall’art. 2222 e succ. mod. del codice civile ed in presenza di contenziosi ad esso si afferisce”