Igienisti Dentali

PREMESSA

Questo primo Codice Deontologico degli igienisti dentali, istituito con la modifica del Decreto Ministeriale n. 137 del 15/3/1999 (G.U. n.114 del 18/5/1999) nasce dopo vent’anni di presenza della professione di igienista dentale in Italia ed è ispirato dalla quotidiana esperienza degli igienisti dentali, dalle loro costanti riflessioni sulle questioni etiche e deontologiche sviluppate nel tempo, dai codici deontologici e dalle tesi, prodotti nel nostro Paese e in ambito internazionale, e dalle loro sperimentazioni.

Il Codice e costituito dai principi e dalle regole che gli igienisti dentali devono osservare e far osservare nell’esercizio della professione e che orientano le scelte di comportamento nei diversi livelli di responsabilità in cui operano.

Il rispetto del Codice è vincolante per l’esercizio della professione. Gli igienisti dentali sono impegnati per la sua conoscenza, comprensione e diffusione, nonché nell’aiuto vicendevole per il suo uso nelle diverse forme in cui il codice prevede l’esercizio della professione.

Titolo I

Principi

1. La professione si fonda sul valore, dignità e unicità di tutte le persone, sul rispetto dei loro diritti universalmente riconosciuti sull’affermazione delle qualità originarie delle persone di libertà, uguaglianza, socialità, solidarietà, partecipazione.

2. La professione è al servizio delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comuni-tà e delle diverse aggregazioni sociali per contribuire allo sviluppo della prevenzione delle malattie del cavo orale.

3. L’igienista dentale considera e accoglie ogni persona portatrice di un problema odontoiatrico, senza prevaricare il ruolo assegnatole e la colloca entro il suo contesto di cura, seguendola sempre nella prevenzione specifica oltre che in un contesto psico-fisico di più ampio respiro.

4. L’igienista dentale svolge la sua azione professionale senza discriminazione di età, di sesso, di stato civile, di razza, di nazionalità, di religione, di condizione sociale, di ideologia politica, di minorazione mentale o fisica, o di qualsiasi altra differenza o caratteristica personale.

5. Nell’esercizio delle sue funzioni l’igienista dentale non esprime giudizi di valore sulle persone in base ai loro comportamenti, in base alle difficoltà, non si esprime sulla diagnosi medica, non si esprime sull’operato dei medici e colleghi.

6. L’esercizio della professione si basa sull’autonomia tecnico-professionale, sull’ in-dipendenza del giudizio, sulle conoscenze proprie della professione e sulla coscienza personale. L’igienista dentale ha il dovere di difendere la propria autonomia da condizionamenti.

Titolo II

La responsabilità dell’igienista dentale nei confronti della persona utente e cliente

Capo I

Diritti degli utenti e dei clienti

7. L’igienista dentale deve impegnare la sua competenza professionale per promuovere la prevenzione dei pazienti/clienti, ponendoli in grado di partecipare consapevolmente alle fasi del processo psichico di apprendimento.

8. Nella motivazione l’igienista dentale ha il dovere di dare, tenendo conto delle caratteristiche culturali e delle capacità di discernimento degli interessati, la più ampia informazione sui vantaggi, svantaggi, impegni, risorse, programmi e strumenti di intervento professionale, per il quale deve ricevere esplicito consenso.

9. L’igienista dentale deve favorire ai pazienti/clienti, l’accesso alla documentazione scientifica, per svilupparne un coinvolgimento consapevole.

10. L’igienista dentale deve salvaguardare gli interessi ed i diritti dei pazienti/clienti, in particolare di coloro che sono portatori di handicaps motori o mentali.

11. L’igienista dentale deve aver il consenso dei pazienti/clienti a che terzi siano presenti durante gli interventi, o informati dello stesso per motivi di studio, formazione, ricerca.

Capo II

Regole generali di comportamento dell’igienista dentale

12. L’igienista dentale deve mettere al servizio dei pazienti/clienti la propria competenza e abilità professionali, costantemente aggiornate intrattenendo un rapporto professionale solo fino a quando la situazione professionale lo richieda.

13. Qualora la complessità di una situazione lo richieda, l’igienista dentale si consulta con altri professionisti competenti e, se lo ritiene opportuno, trasferisce, con consenso informato, il caso ad altro collega, fornendo ogni elemento utile alla continuità del lavoro iniziato.

14. L’igienista dentale investito di funzioni istituzionali deve esercitarle con imparzialità ed indipendenza.

15. Nel rapporto professionale l’igienista dentale non deve utilizzare la relazione con pazienti/clienti per interessi o vantaggi personali, non accetta oggetti di valore, non instaura relazioni personali significative e relazioni sessuali.

Capo III

Riservatezza e segreto professionale

16. La riservatezza ed il segreto professionale costituiscono diritto primario del paziente/cliente e dovere dell’igienista dentale, nei limiti della normativa vigente.

17. La natura fiduciaria della relazione con utenti o clienti obbliga l’igienista dentale a trattare con riservatezza in ogni atto professionale le informazioni e i dati riguardanti gli stessi, per il cui uso o trasmissione, nel loro esclusivo interesse deve ricevere l’esplicito consenso degli interessati, o dei loro legali rappresentanti, ad eccezione dei casi previsti dalla legge.

18. L’igienista dentale deve curare la riservatezza della documentazione relativa agli utenti ed ai clienti salvaguardandola ad ogni indiscrezione, anche nel caso riguardi ex utenti o clienti.

19. Nelle pubblicazioni scientifiche, nei materiali ad uso didattico, nelle ricerche deve curare che non sia possibile l’identificazione degli utenti o dei clienti cui si fa riferimento.

20. L’igienista dentale che nell’esercizio della professione venga a conoscenza di fatti o cose aventi natura di segreto è obbligato a non rivelarli, salvo che per gli obblighi di legge e nei seguenti casi:
– rischio di grave danno allo stesso utente o cliente o a terzi, in particolare minori, incapaci o persone impedite a causa delle condizioni fisiche, mentali o ambientali;
– richiesta scritta e motivata dei legali rappresentanti del minore o dell’incapace nell’esclusivo interesse degli stessi;
– autorizzazione dell’interessato o degli interessati o dei loro legali rappresentanti resi edotti delle conseguenze della rivelazione.

21. L’igienista dentale è tenuto ad esigere l’obbligo della riservatezza e del segreto professionale da parte di coloro con i quali collabora e che possono avere accesso alle informazioni riservate.

22. La trasmissione ad altri enti o colleghi di documentazione relativa a utenti o clienti comporta la trasmissione di ufficio del segreto professionale.
La collaborazione dell’igienista dentale alla costituzione di banche dati deve garantire il diritto degli utenti e dei clienti alla
riservatezza, nel rispetto delle norme di legge.

23. Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l’igienista dentale, oltre che ispirarsi a criteri di equilibrio e
misura nel rilasciare dichiarazioni o interviste, è tenuto al rispetto della riservatezza e del segreto professionale.

Titolo III

Responsabilità dell’igienista dentale nei confronti della società

Capo I

Partecipazione e promozione del benessere sociale

24. L’igienista dentale deve contribuire a promuovere la prevenzione di tutte le malattie del cavo orale e soprattutto dei tumori e delle malattie focali, favorendo o promuovendo iniziative di partecipazione volte a costruire lo sviluppo di una popolazione integra e sana.

25. L’igienista dentale deve contribuire a sviluppare nei pazienti/clienti la conoscenza scientifico – culturale nell’ambito della collettività, promuovere e sostenere processi di responsabilizzazione sociale e civica, favorire percorsi di crescita anche collettivi che sviluppino sinergia nell’ambito dell’odontoiatria.

26. Nelle diverse forme dell’esercizio professionale l’igienista dentale non può pre-scindere da una precisa conoscenza della realtà socio-territoriale in cui opera e da una adeguata considerazione del contesto culturale e di valori,identificando le diversità e le molteplicità come una ricchezza da salvaguardare e da difendere.

27. L’igienista dentale deve contribuire alla promozione allo sviluppo e al sostegno di politiche sociali favorevoli alla emancipazione di comunità e gruppi marginali e di programmi che comportino il miglioramento della loro qualità di vita.

28. L’igienista dentale ha il dovere di porre l’attenzione delle istituzioni che ne hanno la responsabilità e della stessa opinione pubblica situazioni di cattiva odontoiatria.

29. L’igienista dentale deve conoscere i soggetti attivi del campo odontoiatrico sia privati che pubblici e ricercare la collaborazione per azioni comuni tendenti a rispondere in maniera articolata e differenziata alle necessità espressi, superando la logica dell’antagonismo.

30. L’igienista dentale deve contribuire ad una corretta e diffusa informazione sui servizi a favore dei cittadini per l’accesso e l’uso delle risorse e delle opportunità per tutti, riguardanti in particolare la prevenzione delle malattie del cavo orale.

31. In caso di calamità pubblica o di gravi emergenze, l’igienista dentale si mette a disposizione dell’amministrazione per cui opera o dell’autorità competente, contribuendo a programmi e interventi diretti al superamento dello stato di crisi.

Titolo IV

La responsabilità dell’igienista dentale nei confronti di colleghi ed altri professionisti

Capo I

Rapporti con i colleghi ed altri professionisti

32. L’igienista dentale intrattiene con i colleghi e con gli altri professionisti con i quali collabora rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione reciproci; si adopera per la soluzione di possibili contrasti nell’interesse del paziente/cliente e promuove un sistema di rete integrato fra gli interventi.

33. L’igienista dentale, che stabilisce un rapporto di lavoro a vario titolo con colleghi ed organizzazioni pubbliche o private, chiede il rispetto delle norme etico-deontologiche che informano la professione, fornisce informazioni sulle specifiche competenze e metodologia applicata per salvaguardare il proprio ed altrui ambito di competenza e di intervento.

34. In caso di grave incompetenza professionale di un collega o altro professionista che possa causare grave pregiudizio al paziente/cliente, e nell’interesse degli stessi, l’igienista dentale ha l’obbligo di segnalare la situazione all’Associazione professionale competente.

Titolo V

La responsabilità dell’igienista dentale nei confronti dell’organizzazione di lavoro

Capo I

L’igienista dentale nei confronti dell’organizzazione di lavoro

35. L’igienista dentale deve esigere il rispetto del suo profilo professionale, la tutela anche giuridica e l’esercizio delle sue
funzioni professionali e la garanzia del rispetto del segreto di ufficio.

36. L’igienista dentale deve impegnare la propria competenza professionale per contribuire al miglioramento della politica e delle procedure dell’organizzazione di lavoro, all’efficacia e all’efficienza dei suoi interventi, contribuendo alle azioni di pianificazione e programmazione, nonché al razionale ed equo utilizzo delle risorse a disposizione.

37. L’igienista dentale non deve accettare o mettersi in condizioni di lavoro che potrebbero comportare azioni incompatibili con i principi e le norme del Codice, in contrasto con il mandato sociale, che potrebbero compromettere gravemente la qualità e gli obbiettivi degli interventi o non garantire rispetto e riservatezza ai pazienti/clienti.

38. L’igienista dentale deve adoperarsi affinché le sue prestazioni professionali si compiano nei termini di tempo idonei a realizzare interventi qualificati ed efficaci; deve inoltre segnalare l’eccessivo cumulo degli incarichi e delle prestazioni quando questo torni di pregiudizio al paziente/cliente.

39. Nel caso in cui non esista un ordine funzionale gerarchico della professione, l’igienista dentale risponde ai responsabili dell’organizzazione di lavoro per gli aspetti amministrativi.

40. L’igienista dentale deve esigere opportunità di aggiornamento e di formazione permanente e adoperarsi affinché si sviluppi la supervisione professionale.

Titolo VI

La responsabilità dell’igienista dentale nei confronti della professione

Capo I

Promozione e tutela della Professione

41. L’igienista dentale può esercitare l’attività professionale in rapporto di dipendenza con enti pubblici e privati o in forma autonoma o libero-professionale.

42. L’igienista dentale deve tenere un comportamento consono al decoro ed alla dignità della professione. In nessun caso abuserà della sua posizione professionale.

43. L’igienista dentale deve adoperarsi nei diversi livelli dell’esercizio professionale per far conoscere e difendere i valori,
le conoscenze e la metodologia della professione. Deve contribuire al loro sviluppo e promozione anche attraverso la funzione didattica, la ricerca e la divulgazione della propria esperienza.

44. – L’igienista dentale è tenuto alla propria formazione continua, nel rispetto delle norme di legge in materia, al fine di garantire prestazioni qualificate all’utente e al cliente.

45. L’igienista dentale deve segnalare per iscritto all’Associazione l’esercizio abusivo della professione di cui sia a conoscenza.

Capo II

Onorari

46. Nel rispetto delle leggi che regolano l’esercizio professionale privato vale il principio generale dell’intesa sull’onorario
fra l’igienista dentale ed il cliente. L’igienista dentale è tenuto a far conoscere il suo onorario al momento del contratto o non appena sia chiara la richiesta e concordato il piano di intervento.

47. L’igienista dentale dipendente ha il dovere di attenersi al tariffario stabilito dal Contratto Nazionale, può tuttavia prestare la sua opera a titolo gratuito.

Capo III

Sanzioni

48.Gli igienisti dentali che non rispettano le norme stabilite sono deferiti ai probiviri che esplicheranno le indagini di rito.

49. L’inosservanza L’inosservanza dei precetti e degli obblighi fissati dal presente Codice Deontologico e dallo Statuto AIDI, la violazione delle norma di legge in tema di formazione continua, nonché ogni azione od omissione non consono al decoro o al corretto esercizio della professione, comporta l’applicazione di sanzioni disciplinari graduate previste dallo Statuto AIDI. Il relativo procedimento è disciplinato dalle relative norme dello Statuto AIDI.

50. Nel caso di studi associati è responsabile, sotto il profilo disciplinare, il singolo professionista a cui si riferiscono i fatti
specifici.

Capo IV

Rapporti con l’Associazione

51. L’igienista dentale ha il dovere di collaborare con l’Associazione di appartenenza per l’attuazione delle finalità istituzionali. A tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti di sua conoscenza relativi all’esercizio professionale che richiedano iniziative o interventi dell’Associazione, anche diretti alla sua personale tutela.

52. L’igienista dentale chiamato a far parte del direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti deve adempiere l’incarico con impegno costante, imparzialità e nell’interesse della comunità professionale.

Capo V

Attività professionale dell’igienista dentale all’estero e attività degli stranieri in Italia

53. Nel rispetto delle leggi che regolano le attività professionali all’estero, l’igienista dentale è tenuto al rispetto del presente Codice e delle norme deontologiche del Paese in cui esercita.

54. L’igienista dentale straniero che, in possesso dei requisiti di legge, eserciti in Italia, è tenuto all’obbligo di osservare il presente Codice.

Capo VI

Aggiornamento del Codice

Il Consiglio di Presidenza sulla scorta delle questioni problematiche che emergeranno dall’applicazione del Codice, procederà alla sua revisione.